Accesso Civico (Art. 5 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato d.lgs. n. 97/2016

– art. 5. L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria oltre al diritto di accedere ai dati e ai documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (il cosiddetto “accesso civico generalizzato”), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Il diritto di accesso civico è disciplinato dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 così come modificato dall’art 6 del d.lgs n. 97/2016. Procedimento: La richiesta non deve essere motivata e può essere presentata da chiunque, in qualsiasi momento dell’anno tramite il modulo sotto riportato e presentata nelle seguenti modalità:

  • tramite posta elettronica all’indirizzo: trasparenza@farmaciecomunalibrugherio.it
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Asfaco di Brugherio – Piazza Giovanni XXIII, 3/6, 20861 Brugherio (MB) Se l’accesso civico ha ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 33/2013, l’istanza deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), rag. Dello Iacono Sergio: trasparenza@farmaciecomunalibrugherio.it

Le istanze sono valide se: a. sottoscritte mediante la firma digitale; b. l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità (SPID), nonché carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; c. sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento d’identità; d. sono trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata.

L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati. In caso di accoglimento, l’amministrazione, provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito web aziendale e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Nell’istanza devono essere identificati i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.

Tutela dell’accesso civico: Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al TAR secondo le disposizioni di cui al d.lgs n. 104/2010. e qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Per approfondire leggi, a fine pagina, le Linee Guida Anac recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013.

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